FAQ ECM

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Come si acquisiscono i crediti ECM?

L’acquisizione dei crediti può avvenire secondo differenti tipologie formative:

  • Formazione residenziale accreditata, FAD accreditata , Formazione sul campo accreditata

Oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.

  • Pubblicazioni, Tutoraggio, Crediti esteri, Autoformazione

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Come accedere a CoGeAPS tramite SPID?

L’accesso al portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato dal link https://application.cogeaps.it/login/ utilizzando il proprio SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure, se già registrati al portale con il vecchio sistema, cliccando su “Accedi senza SPID” con le credenziali classiche (username e password).

Se si seleziona “entra con con spid” compare la schermata sotto dove è possibile selezionare il proprio fornitore dello spid.

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Come accedere a CoGeAPS senza SPID?

Se non si è in possesso dello SPID è comunque possibile accedere all’area riservata utilizzando la carta di identità elettronica (CIE) oppure, se già registrati al portale con il vecchio sistema, cliccando su “Accedi senza SPID” con le credenziali classiche (username e password).

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Come posso sapere quanti crediti ECM ho accumulato?

E’ possibile conoscere il numero totale di crediti ECM conseguiti  consultando i sevizi online MyECM e Co.GE.A.P.S.

Il numero di crediti formativi a disposizione sono consultabili attraverso internet sul sito di Age.Na.S., nella sezione myECM, mentre per avere informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è invece necessario consultare il sito del Co.Ge.A.P.S.

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Quanti crediti ECM bisogna acquisire nel triennio2020-2022?

Il debito formativo previsto per il triennio 2020-2022 era di 150 crediti. Attualmente l’obbligo è sceso a 120 ECM per il bonus derivante dal dossier formativo di gruppo, strutturato dal CNOP.

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Come ottenere l’esonero o l’esenzione dall’obbligo di acquisire ECM?

E’ esonerato dall’obbligo dell’ ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza.   L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono temporaneamente l’esercizio della propria attività professionale a seguito di condizioni specifiche. 

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E’ possibile ottenere crediti ECM attraverso l’attività di tutoraggio?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività . Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

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Quanti crediti ECM si possono acquisire tramite autoformazione?

L’attribuzione dei crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui 1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 crediti) qualora l’obbligo formativo individuale corrisponda a 150 crediti.

Per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. 

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Come ottenere crediti ECM attraverso lo studio di ebook?

Il cosiddetto “ECM ebook learning ” è un metodo di autoformazione che permette di ottenere crediti ECM attraverso lo studio di argomenti proposti in e-book certificati per la formazione ECM. Gli ebook devono essere proposti da provider certificati e possono essere gratuiti o acquistabili.

Per ottenere i crediti ECM occorre scaricare e leggere l’ebook (acquistato o gratuito) e successivamente superare il test di apprendimento finale pubblicato sulla piattaforma e-learning che propone l’ebook.

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Quali sono le professioni sanitarie con obbligo dei crediti ECM?

Il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. solo chi frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati dall’obbligo E.C.M. anche i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.

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Gli Educatori Professionali hanno l’obbligo di acquisire crediti ECM?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08 novembre 2023 ha pubblicato la delibera n. 2/2023 ed ha stabilito che per il triennio 2023-2025, l’obbligo formativo si mantiene pari a 150 crediti fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

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Dove posso inserire esoneri ed esenzioni se ne ho diritto?

Se si possiedono i requisiti per effettuare la richiesta di esonero o esenzione dall’obbligo di acauisizione dei crediti ECM è necessario segnalarlo sul sito Cogeaps. Per farlo bisogna iscriversi al sito COGEAPS e dopo aver effettuato l’accesso andare su “Partecipazione ECM” e successivamente alla voce “Gestione esoneri esenzioni” aggiungere un esonero o un’esenzione, cliccando sull’una o sull’altra opzione.

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Qual è la percentuale minima di crediti che devo acquisire come partecipante per certificare l’assolvimento dell’obbligo ECM?

Almeno il 40% dei 150 crediti obbligatori triennali deve essere acquisito partecipando a eventi ECM.



Cosa si intende per “formazione individuale”?

Per formazione individuale si intende una serie di modalità di acquisizione di crediti ECM . Comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

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L’iscrizione al COGEAPS è obbligatoria?

L’iscrizione al CoGeAPS non è obbligatoria perché i crediti acquisiti dal professionista vengono registrati all’ente a prescindere dalla sua volontà.

Se è stato richiesto un periodo di esenzione e possibile nello stesso periodo acquisire crediti partecipando a corsi ecm?

No. Poiché l’esenzione viene riconosciuta a seguito dell’interruzione dell’attività professionale determina una sospensione temporanea dall’obbligo di acquisizione di crediti ECM pertanto eventuali partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.



Posso convertire i CFU che conseguo in un esame universitario in crediti ECM?

E’ possibile convertire CFU in ECM. I crediti formativi universitari conseguiti frequentando una formazione universitaria, frequentando master, corsi di perfezionamento e laurea magistrale possono essere convalidati al fine del raggiungimento credito formativo obbligatorio ai fini ECM secondo la seguente regola.

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I Farmacisti Devono Acquisire Crediti ECM?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha determinato in 150 crediti formativi l’obbligo formativo per i farmacisti anche per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l’applicazione per il triennio in corso delle riduzioni dell’obbligo formativo già previste per i trienni precedenti.

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C’è un numero minimo di crediti ECM che devo acquisire ogni anno?

Il sistema ECM è strutturato in trienni e l’obbligo formativo standard è pari a 50 crediti all’anno, per un totale di 150 crediti nel triennio, con alcune variabili. Per scoprire quanti crediti ECM è necessario maturare in un anno bisogna quindi guardare al triennio di riferimento.

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Dove vedere i crediti ECM che ho acquisito?

E’ possibile visualizzare il numero di crediti ECM che sono stati acquisiti consultando i sevizi online MyECM e Co.GE.A.P.S . Leggi come verificare di quanti crediti ECM disponi

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I liberi professionisti sono obbligati ad acquisire i crediti ECM?

SI, tutti i professionisti che esercitano una professione sanitaria e sono iscritti all’albo professionale sono tenuto legalmente e deontologicamente all’aggiornamento professionale. La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività. L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario. Tutti gli iscritti ad un albo professionale sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?

Sì. Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

A partire da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?

L’obbligo di acquisire i credit ECM decorre a partire dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo professionale e permane finché il professionista esercita la professione. Se un professionista ha acquisito dei crediti ECM prima dell’inizio dell’obbligo formativo tali crediti non saranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso

In cosa consiste il Bonus Covid previsto per il triennio 2020/2022 ?

Con il “bonus covid” è stata attribuita una riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale. La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha infatti disposto  l’estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell’emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l’art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. Pertanto se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus previsto è di 50 crediti.

E’ previsto un limite per i crediti acquisibili in modalità FAD?

No, è possibile completare l’intero obbligo formativo ECM attraverso la formazione a distanza

Perché in MyAgenas non sono presenti tutti i crediti che ho acquisito?

Il sito MyAgenas impiega diverso tempo ad aggiornare la sezione dei crediti acquisiti ma è possibile verificare il proprio dossier formativo aggiornato sul sito CoGeAPS. Leggi come accedere al CoGeAps

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Quanto tempo impiega Co.Ge.A.P.S. a visualizzare tutti i miei crediti ECM ?

La visualizzazione sul sito Co.Ge.A.P.S dei crediti acquisiti non avviene in tempo reale, in quanto ogni provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM rilasciati al partecipante entro 90 giorni dalla conclusione della formazione residenziale o FAD. Pertanto durante questi 90 giorni e crediti acquisiti saranno validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo pur non essendo visibili sul sito

 I crediti ECM acquisiti durante un periodo di ESONERO sono validi per ai fini del conteggio del triennio?

 I crediti ECM acquisiti durante un periodo di esonero sono validi in quanto l’esonero si limita a ridurre l’obbligo formativo individuale 

I crediti ECM acquisiti durante un periodo di ESENZIONE sono validi ai fini dai fini del conteggio del triennio?


No. Poiché l’esenzione costituisce una sospensione temporanea dall’obbligo ECM eventuali crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Chi rilascia la certificazione e l’attestazione ECM?

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del professionista. Spetta ai Provider inviare i dati al CoGeAPS che li rende disponibili agli Ordini per la successiva certificazione.

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