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Il PNRR sancisce che i professionisti sanitari non in regola con ECM saranno senza copertura assicurativa

Il PNRR sancisce che i professionisti sanitari non in regola con ECM saranno senza copertura assicurativa




Con l’approvazione da parte del Senato del Dl 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” il dl PNRR ha avuto l’avvio definitivamente.

Tra le varie misure adottate c’è un’importante novità per tutti i professionisti sanitaria decorrere dal triennio formativo 2023-2025 i professionisti non in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

La misura è stata specificatamente prevista da un emendamento all’articolo 38-bis e correlato alle “azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario […] l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina“.

In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023-2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.



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