Un periodo di assenza dal lavoro può incidere sull’obbligo di formazione continua del professionista sanitario, ma non ogni assenza determina automaticamente una riduzione dei crediti ECM da acquisire.
La disciplina ECM distingue infatti tra una normale assenza dal posto di lavoro e quelle situazioni nelle quali si verifica una sospensione dell’attività professionale accompagnata da un’incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa.
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa ECM, alcune situazioni possono dare diritto a una esenzione dall’obbligo formativo. Tra queste rientrano, per esempio, il congedo di maternità e paternità, il congedo parentale, alcune forme di assenza per malattia, specifiche aspettative e altri periodi di sospensione dell’attività professionale.
È quindi importante non confondere assenza dal lavoro, sospensione dell’attività professionale, esonero ed esenzione ECM. Si tratta di situazioni differenti che possono produrre conseguenze diverse sul fabbisogno formativo individuale.
Il riferimento principale è il Manuale e le FAQ ufficiali AGENAS per i professionisti sanitari, nei quali sono indicate le fattispecie di esonero ed esenzione e le relative modalità di calcolo.
Indice
- Assenza dal lavoro e obbligo ECM
- Quando l’assenza può dare diritto all’esenzione ECM
- Esonero ed esenzione: qual è la differenza?
- Congedo di maternità e paternità
- Congedo parentale e malattia del figlio
- Assenza per malattia
- Assenze e congedi per assistenza ai familiari
- Aspettative e altre sospensioni dell’attività
- Come viene calcolata l’esenzione ECM?
- Come richiedere l’esenzione
- Dove verificare la propria posizione ECM
- Gli errori da evitare
- Domande frequenti
Assenza dal lavoro e obbligo ECM
Il semplice fatto di essere assenti dal proprio posto di lavoro non comporta automaticamente una riduzione dell’obbligo ECM.
Il sistema ECM considera infatti la situazione professionale e formativa del singolo professionista. Per alcune categorie di assenza, il Manuale sulla formazione continua prevede una riduzione dell’obbligo formativo attraverso l’esenzione, purché siano presenti le condizioni richieste.
La logica è quella di tenere conto dei periodi nei quali il professionista si trova in una condizione che rende difficile o incompatibile la regolare partecipazione alle attività formative.
Secondo le indicazioni della FAQ ufficiale AGENAS per i professionisti sanitari, l’esenzione riguarda specifiche fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa.
Questo significa che non è corretto applicare una regola generica del tipo “se non lavoro non devo fare ECM”. Occorre invece verificare la natura dell’assenza, la sua durata e la relativa documentazione.
Per comprendere come funziona complessivamente il sistema formativo è possibile consultare anche la pagina interna dedicata alle modalità di acquisizione dei crediti ECM, utile per distinguere l’obbligo formativo dalle diverse modalità attraverso cui possono essere acquisiti i crediti.
Quando l’assenza può dare diritto all’esenzione ECM?
L’esenzione ECM può essere riconosciuta in presenza di determinate situazioni previste dalla disciplina nazionale.
Tra le principali fattispecie indicate dall’attuale disciplina rientrano:
- congedo di maternità e paternità;
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- congedo per adozione e affidamento preadottivo;
- aspettativa non retribuita per le pratiche di adozione internazionale;
- congedo retribuito per assistenza ai figli con disabilità;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, secondo la disciplina applicabile;
- permessi retribuiti per professionisti affetti da gravi patologie, secondo la disciplina contrattuale;
- assenza per malattia secondo quanto previsto dai contratti collettivi applicabili;
- richiamo alle armi e alcune missioni previste dalla normativa;
- aspettativa per determinati incarichi dirigenziali;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo e distacco o aspettativa per motivi sindacali;
- missioni militari o umanitarie all’estero;
- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità;
- alcune situazioni relative ai professionisti sanitari pensionati che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
L’elenco deve essere sempre verificato sulla disciplina vigente. La FAQ AGENAS dedicata ai professionisti sanitari riporta le fattispecie attualmente previste dal paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua.
Per una panoramica pratica delle principali situazioni è possibile consultare anche la guida interna Crediti ECM: esonero ed esenzioni.
Esonero ed esenzione: qual è la differenza?
Uno degli errori più frequenti nella gestione dei crediti ECM consiste nel confondere esonero ed esenzione.
Si tratta di due istituti differenti.
Esonero ECM
L’esonero è collegato principalmente alla frequenza di determinati percorsi formativi, come corsi universitari o altre attività riconosciute dalla normativa. L’esonero determina una riduzione dell’obbligo formativo individuale, ma non attribuisce crediti ECM.
Gli eventuali crediti ECM acquisiti durante un periodo di esonero vengono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale, secondo le indicazioni AGENAS.
Un approfondimento utile per distinguere queste situazioni è l’articolo interno Master, dottorato e specializzazione: quando si applica l’esonero ECM.
Esenzione ECM
L’esenzione riguarda invece specifiche situazioni di sospensione dell’attività professionale o di incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa.
È proprio in questa categoria che rientrano numerose situazioni di congedo, malattia e aspettativa.
La differenza è importante anche per il trattamento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo interessato. Secondo le indicazioni AGENAS, i crediti ECM acquisiti durante un periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM relativo a quel periodo.
La distinzione tra i due istituti è approfondita anche nella pagina interna Scuola di specializzazione e crediti ECM: esonero ed esenzione.
Congedo di maternità e paternità
Il congedo di maternità e paternità rientra tra le fattispecie espressamente considerate dalla disciplina ECM ai fini dell’esenzione.
La presenza di un periodo di congedo può quindi determinare una riduzione dell’obbligo formativo, secondo le modalità previste dalla normativa.
È importante tuttavia distinguere il riconoscimento dell’esenzione dal semplice fatto di essere assenti dal lavoro. L’esenzione deve essere riferita al periodo effettivo previsto dalla normativa e deve essere correttamente registrata nella posizione formativa.
Per questo motivo il professionista dovrebbe verificare che il periodo di esenzione sia stato correttamente richiesto e registrato nella propria posizione ECM.
La procedura di gestione delle esenzioni può essere approfondita nella guida interna A cosa serve il servizio Co.Ge.A.P.S.?, che illustra anche le funzioni disponibili per la gestione della posizione formativa.
Congedo parentale e malattia del figlio
Anche il congedo parentale e il congedo per malattia del figlio sono contemplati tra le situazioni che possono determinare un’esenzione ECM.
Il riconoscimento non significa che il professionista riceva crediti ECM per il periodo di assenza. L’esenzione opera invece come riduzione dell’obbligo formativo.
La differenza è sostanziale: il professionista non “guadagna” crediti durante il periodo di esenzione, ma vede ridotto il numero di crediti che deve acquisire nell’ambito dell’obbligo formativo individuale.
Per verificare successivamente come è stata registrata l’esenzione è possibile utilizzare il portale ufficiale Co.Ge.A.P.S..
Assenza per malattia
L’assenza per malattia può rientrare tra le fattispecie di esenzione previste dalla disciplina ECM, ma deve essere considerata secondo le condizioni stabilite dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili.
Non ogni breve assenza dal lavoro deve quindi essere automaticamente interpretata come esenzione ECM.
Il professionista deve verificare che la propria situazione rientri effettivamente nella fattispecie prevista e che siano presenti i requisiti necessari per il riconoscimento.
La documentazione relativa all’assenza può essere rilevante per dimostrare il periodo di sospensione dell’attività professionale.
Per una verifica della posizione dopo la malattia è utile consultare la guida interna Come controllare i crediti ECM, soprattutto quando il professionista deve verificare contemporaneamente crediti, riduzioni ed eventuali periodi di esenzione.
Assenze e congedi per assistenza ai familiari
La disciplina ECM considera anche alcune situazioni nelle quali il professionista si assenta dall’attività per assistere familiari.
Tra le fattispecie espressamente indicate rientra il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità, oltre ad alcune forme di aspettativa o congedo previste dalla normativa e dai contratti collettivi.
In questi casi l’esenzione è collegata alla sospensione dell’attività professionale e all’impossibilità o incompatibilità con una regolare fruizione della formazione.
È quindi necessario verificare la specifica tipologia di congedo utilizzata, anziché applicare indistintamente la disciplina a qualsiasi periodo di assenza per motivi familiari.
Per le fattispecie non chiaramente riconducibili a quelle previste dal Manuale, è possibile consultare la FAQ ufficiale AGENAS per i professionisti sanitari e verificare le modalità previste per la presentazione di un’eventuale istanza.
Aspettative e altre sospensioni dell’attività
Tra le fattispecie che possono determinare un’esenzione rientrano anche alcune forme di aspettativa.
Il Manuale considera, ad esempio, l’aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, alcune aspettative legate ad incarichi pubblici o dirigenziali, nonché specifiche situazioni di distacco o aspettativa per motivi sindacali.
Non tutte le aspettative lavorative, però, devono essere automaticamente considerate esenti. La situazione deve rientrare in una delle fattispecie previste dalla disciplina ECM oppure essere sottoposta alla valutazione della CNFC nei casi non espressamente regolamentati.
Per questo motivo è opportuno verificare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario richiamato nelle FAQ AGENAS prima di attribuire autonomamente un’esenzione alla propria posizione.
La differenza tra sospensione dell’attività e semplice assenza dal posto di lavoro è particolarmente importante per chi esercita la professione attraverso più rapporti o modalità lavorative.
Come viene calcolata l’esenzione ECM?
La disciplina prevede che l’esenzione venga calcolata in funzione del periodo di sospensione dell’attività professionale.
Secondo le indicazioni riportate nelle FAQ AGENAS per i professionisti sanitari, l’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata.
La riduzione non può comunque eccedere, per ciascun anno di attribuzione, un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale.
Quando il periodo di esenzione coincide con l’anno solare, la disciplina prevede una riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale.
È quindi importante non utilizzare semplicemente il numero di giorni di assenza dal lavoro per calcolare autonomamente la riduzione: devono essere considerate le regole ECM relative alla continuità del periodo e alla specifica fattispecie di esenzione.
Un esempio di calcolo dell’esenzione
Per comprendere il principio, si può considerare un periodo di 30 giorni continuativi che rientri in una fattispecie di esenzione riconosciuta.
Applicando il criterio previsto dalla disciplina, 30 giorni corrispondono a due periodi di 15 giorni e quindi a una riduzione teorica di 4 crediti ECM.
L’esempio è puramente illustrativo: nella pratica devono essere verificati la fattispecie di esenzione, il periodo effettivo, la documentazione disponibile e il limite massimo applicabile nell’anno.
Come richiedere l’esenzione ECM
L’esenzione non dovrebbe essere considerata come un dato automaticamente acquisito soltanto perché il professionista si trova in una determinata situazione lavorativa.
Per le fattispecie espressamente previste dal Manuale, la richiesta viene effettuata secondo la procedura indicata nel sistema Co.Ge.A.P.S..
AGENAS specifica che, per le situazioni espressamente previste dal paragrafo 4.2 del Manuale, l’esenzione è un diritto esercitabile su istanza del professionista sanitario, secondo le modalità previste dalla disciplina.
Per la gestione pratica della richiesta è utile la guida interna Come accedere a Co.Ge.A.P.S. con SPID e senza SPID, che spiega come entrare nell’area riservata.
Il professionista può inoltre fare riferimento alle indicazioni ufficiali contenute nella sezione FAQ AGENAS dedicata ai professionisti sanitari, dove sono indicate le modalità previste per esoneri ed esenzioni.
Per le situazioni non espressamente previste dal Manuale, AGENAS mette a disposizione una procedura specifica per la presentazione dell’istanza. Le relative indicazioni sono disponibili nella pagina istituzionale Istanza di esonero/esenzione ECM.
Dove verificare la propria posizione ECM
Dopo un periodo di assenza, congedo o aspettativa è opportuno controllare che l’eventuale esenzione sia stata correttamente registrata nella propria posizione.
Il professionista può verificare la propria situazione attraverso il portale ufficiale Co.Ge.A.P.S..
È inoltre possibile utilizzare la guida interna Come posso sapere quanti crediti ECM ho accumulato? per comprendere quali informazioni controllare nella propria posizione formativa.
Se l’esenzione non compare correttamente, può essere utile consultare anche la pagina interna A cosa serve il servizio Co.Ge.A.P.S.?, dedicata alle principali funzioni della piattaforma.
Il controllo è particolarmente importante quando l’assenza ha attraversato più anni formativi oppure quando il periodo di sospensione è iniziato o terminato a metà anno.
Che cosa controllare dopo un periodo di assenza?
Dopo un congedo o un’altra forma di sospensione dell’attività professionale è utile verificare almeno:
- il periodo esatto dell’assenza;
- la tipologia di congedo, aspettativa o sospensione;
- la presenza dei requisiti per l’esenzione;
- la corretta registrazione dell’esenzione su Co.Ge.A.P.S.;
- la riduzione dell’obbligo formativo individuale;
- i crediti ECM acquisiti prima dell’inizio dell’esenzione;
- gli eventuali crediti acquisiti durante il periodo di esenzione;
- il debito formativo residuo.
Per approfondire la verifica dei crediti individuali e delle diverse attività formative è disponibile anche la pagina interna ECM: Autoformazione, che illustra le principali forme di formazione individuale riconosciute dal sistema.
La verifica complessiva permette di evitare errori nella valutazione del proprio fabbisogno formativo.
È possibile frequentare corsi ECM durante un periodo di esenzione?
La disciplina non impedisce necessariamente al professionista di svolgere attività formative durante il periodo di esenzione.
Tuttavia, è importante distinguere la riduzione dell’obbligo dall’acquisizione di nuovi crediti. Secondo le indicazioni AGENAS, i crediti ECM acquisiti durante il periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM relativo al periodo di esenzione.
Per questo motivo, prima di partecipare a un corso durante un periodo di esenzione, è utile verificare la propria situazione e le conseguenze della formazione effettuata nel periodo interessato.
La distinzione è diversa da quella prevista per l’esonero: durante un periodo di esonero, infatti, gli eventuali crediti acquisiti possono essere conteggiati ai fini dell’obbligo triennale, come chiarito nelle FAQ ufficiali AGENAS.
Assenza dal lavoro e libera professione
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i professionisti che svolgono attività sia come dipendenti sia come liberi professionisti.
L’assenza dal lavoro dipendente non coincide necessariamente con una sospensione dell’attività professionale nel suo complesso.
Se, per esempio, un professionista è in aspettativa dal proprio datore di lavoro ma continua a esercitare regolarmente la professione in altro contesto, la situazione deve essere valutata con attenzione prima di attribuire un’esenzione.
La disciplina ECM fa infatti riferimento alla sospensione dell’attività professionale e all’incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa, non semplicemente all’assenza da una specifica posizione lavorativa.
Questo è un elemento particolarmente importante per i professionisti che hanno più rapporti di lavoro o diverse modalità di esercizio della professione.
Assenza dal lavoro e sospensione dell’attività professionale non sono sempre la stessa cosa
La distinzione può essere riassunta in questo modo:
| Situazione | Possibile effetto sull’ECM |
|---|---|
| Normale ferie | Non determina automaticamente un’esenzione |
| Assenza lavorativa non riconducibile alle fattispecie ECM | Non determina automaticamente una riduzione dell’obbligo |
| Congedo di maternità o paternità | Può dare diritto all’esenzione prevista dalla disciplina |
| Congedo parentale | Può dare diritto all’esenzione prevista dalla disciplina |
| Malattia nelle condizioni previste | Può dare diritto all’esenzione |
| Specifiche aspettative previste dal Manuale | Possono determinare esenzione |
| Sospensione dell’attività professionale per fattispecie non previste | Può richiedere una valutazione specifica della CNFC |
La tabella ha funzione orientativa. La verifica definitiva deve essere effettuata sulla base della fattispecie concreta e della disciplina ECM vigente.
Congedo, esenzione e certificazione ECM
La corretta registrazione dell’esenzione è importante anche in relazione alla successiva verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
La posizione del professionista deve infatti tenere conto delle riduzioni riconosciute e dei crediti effettivamente validi ai fini del triennio.
Per comprendere chi gestisce la certificazione finale e quale ruolo hanno provider, Co.Ge.A.P.S. e Ordini professionali, è possibile consultare l’articolo interno Chi rilascia la certificazione e l’attestazione ECM?.
Questo collegamento è particolarmente utile quando il professionista deve verificare la propria posizione dopo un periodo di lunga assenza e prima di richiedere la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo.
Gli errori da evitare
1. Pensare che qualsiasi assenza riduca l’obbligo ECM
Non è così. L’esenzione è prevista per specifiche situazioni di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione della formazione.
2. Confondere ferie ed esenzione
Le ferie costituiscono una normale interruzione dell’attività lavorativa, ma non equivalgono automaticamente a un periodo di esenzione ECM.
3. Confondere esonero ed esenzione
L’esonero e l’esenzione sono istituti differenti. Il primo è collegato principalmente a specifici percorsi formativi, mentre il secondo riguarda determinate situazioni di sospensione dell’attività professionale.
4. Non presentare la richiesta
Per le fattispecie previste dal Manuale, l’esenzione deve essere richiesta secondo la procedura prevista. Non è quindi consigliabile presumere che la riduzione venga applicata automaticamente senza verificare la propria posizione.
5. Non controllare Co.Ge.A.P.S.
Dopo la richiesta è opportuno verificare che il periodo di esenzione risulti correttamente registrato.
6. Considerare soltanto il lavoro dipendente
Per chi svolge contemporaneamente attività libero-professionale, l’assenza dal proprio lavoro dipendente non equivale necessariamente alla sospensione dell’attività professionale.
7. Ignorare la durata del periodo
Il calcolo dell’esenzione dipende dal periodo di sospensione riconosciuto secondo le regole ECM. È quindi importante documentare con precisione la data di inizio e quella di fine.
Quali documenti conservare?
Per gestire correttamente un periodo di assenza che può incidere sull’obbligo ECM è consigliabile conservare la documentazione relativa alla situazione che determina la sospensione o l’esenzione.
- provvedimenti relativi al congedo;
- documentazione relativa all’aspettativa;
- documentazione relativa alla malattia, quando richiesta;
- certificazioni o provvedimenti relativi alle situazioni familiari previste dalla normativa;
- documentazione relativa alla sospensione dell’attività professionale;
- copia dell’istanza di esenzione presentata;
- eventuale documentazione integrativa richiesta;
- evidenza della registrazione dell’esenzione nella propria posizione Co.Ge.A.P.S.
La conservazione della documentazione è utile soprattutto quando l’assenza si colloca a cavallo di due anni o quando occorre ricostruire la propria posizione formativa.
Se l’esenzione non compare su Co.Ge.A.P.S.
Se, dopo avere presentato la richiesta, l’esenzione non risulta correttamente registrata, è opportuno verificare innanzitutto lo stato della pratica e la documentazione trasmessa.
Per le fattispecie espressamente previste dal Manuale, la procedura passa attraverso il Co.Ge.A.P.S. e l’Ordine professionale. Per le situazioni non espressamente previste, AGENAS indica invece una procedura specifica per la presentazione dell’istanza alla Commissione.
In caso di problemi con la registrazione dei crediti o con la propria posizione formativa, può essere utile consultare anche la pagina interna Problemi con i crediti ECM.
Per le questioni relative alla procedura è inoltre possibile fare riferimento alle indicazioni presenti nelle FAQ ufficiali AGENAS per i professionisti sanitari.
Quali altri strumenti ECM possono essere utili dopo un’assenza?
Una volta terminato il periodo di sospensione, il professionista può avere interesse a programmare nuovamente il proprio percorso formativo. In questo contesto può essere utile il Dossier Formativo, che consente di programmare e verificare il percorso formativo in relazione al profilo professionale.
La guida interna ECM: il Dossier Formativo approfondisce il funzionamento di questo strumento e il suo ruolo nella programmazione della formazione.
Per chi deve recuperare il percorso formativo dopo un periodo di assenza può essere utile anche conoscere le diverse modalità di acquisizione dei crediti ECM, comprese formazione residenziale, FAD, formazione sul campo e formazione individuale.
Domande frequenti
Un’assenza dal lavoro elimina l’obbligo ECM?
Non automaticamente. Solo alcune specifiche situazioni di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione della formazione possono dare diritto all’esenzione prevista dalla disciplina ECM.
La maternità dà diritto all’esenzione ECM?
Sì. Il congedo di maternità e paternità rientra tra le fattispecie di esenzione previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Il congedo parentale riduce l’obbligo ECM?
Sì, il congedo parentale rientra tra le situazioni che possono dare diritto all’esenzione, secondo i requisiti e le modalità previste dalla disciplina ECM.
La malattia comporta automaticamente l’esenzione ECM?
No. L’assenza per malattia rientra tra le fattispecie previste dalla disciplina, ma devono essere rispettate le condizioni applicabili e deve essere correttamente documentato il periodo interessato.
Quanti crediti ECM vengono ridotti durante l’esenzione?
La disciplina prevede, in generale, una riduzione di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, entro il limite massimo previsto per ciascun anno.
Devo fare domanda per l’esenzione?
Sì. L’esenzione è un diritto esercitabile su istanza del professionista secondo le modalità previste dalla disciplina ECM. Per le fattispecie espressamente previste, la richiesta viene effettuata attraverso la procedura prevista nel Co.Ge.A.P.S.
Posso fare corsi ECM durante un periodo di esenzione?
È possibile svolgere attività formativa, ma i crediti acquisiti durante il periodo di esenzione non sono validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM riferito a quel periodo.
Se sono in aspettativa dal lavoro ma continuo la libera professione ho diritto all’esenzione?
Non è possibile rispondere automaticamente sì. L’elemento centrale è la sospensione dell’attività professionale e l’incompatibilità con la regolare fruizione della formazione. Se l’attività professionale prosegue attraverso un altro rapporto o regime lavorativo, la situazione deve essere valutata con attenzione.
Dove posso verificare l’esenzione ECM?
La propria posizione formativa può essere verificata attraverso il portale ufficiale Co.Ge.A.P.S., utilizzando le modalità di accesso previste.
Conclusioni
L’assenza dal lavoro non determina automaticamente una riduzione dell’obbligo ECM. La disciplina della formazione continua prende in considerazione specifiche situazioni nelle quali il professionista si trova in una condizione di sospensione dell’attività professionale e di incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa.
Tra le principali fattispecie rientrano maternità e paternità, congedo parentale, alcune assenze per malattia, specifiche aspettative, congedi per assistenza familiare e altre situazioni previste dal Manuale sulla formazione continua.
Il professionista deve quindi distinguere la normale assenza dal lavoro da una situazione che può dare diritto all’esenzione. Deve inoltre distinguere l’esenzione dall’esonero, verificare i requisiti applicabili e presentare la relativa richiesta secondo le procedure previste.
Un controllo periodico della propria posizione attraverso Co.Ge.A.P.S. consente infine di verificare che la riduzione dell’obbligo sia stata correttamente registrata e di evitare problemi nella successiva certificazione della formazione.
Per approfondire la gestione delle esenzioni è possibile consultare la guida interna Crediti ECM: esonero ed esenzioni, mentre per verificare la propria posizione formativa può essere utile la guida Come controllare i crediti ECM.
Per gli aspetti normativi e le eventuali modifiche alla disciplina, il riferimento istituzionale resta il portale ECM di AGENAS e, per la propria posizione anagrafica e formativa, il portale ufficiale Co.Ge.A.P.S..

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