ECM psicologi specializzandi in psicoterapia

ECM per psicologi specializzandi in psicoterapia: esonero, crediti formativi e obblighi durante la scuola di specializzazione

ECM per psicologi specializzandi in psicoterapia: esonero, crediti formativi e obblighi durante la scuola di specializzazione




La frequenza di una scuola di specializzazione in psicoterapia rappresenta un importante investimento nella formazione professionale dello psicologo. Si tratta di un percorso pluriennale che richiede un impegno significativo, comprendente lezioni teoriche, attività pratiche, supervisione clinica, tirocinio e studio individuale.

Per gli psicologi che frequentano una scuola di specializzazione si pone anche una questione di carattere amministrativo e professionale: come si concilia questo percorso formativo con l’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM)?

La frequenza di una scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal Ministero competente costituisce una specifica condizione per ottenere l’esonero dall’obbligo formativo ECM. È tuttavia importante distinguere tra esonero e acquisizione di crediti, conoscere le modalità per presentare la richiesta e verificare che il periodo di frequenza venga correttamente registrato nella propria posizione formativa.

L’esonero, infatti, non equivale al riconoscimento di crediti ECM per le ore trascorse a lezione, ma determina una riduzione dell’obbligo formativo individuale.

In questa guida analizziamo le regole applicabili agli psicologi specializzandi, le modalità operative per ottenere il riconoscimento dell’esonero attraverso il portale Co.Ge.A.P.S. e gli aspetti da controllare per evitare errori nella gestione della propria posizione formativa.

1. L’obbligo ECM per gli psicologi iscritti all’Albo

Gli psicologi rientrano tra i professionisti sanitari soggetti all’obbligo di formazione continua in medicina.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che, a partire dal triennio 2020-2022, tutti gli psicologi sono tenuti a partecipare al sistema ECM secondo le disposizioni vigenti.

L’obbligo riguarda gli psicologi che esercitano la professione nelle diverse modalità previste dall’ordinamento, compresi i liberi professionisti e i dipendenti.

La formazione continua ha lo scopo di mantenere aggiornate le conoscenze scientifiche, le competenze cliniche e le capacità professionali, contribuendo alla qualità degli interventi e alla tutela della salute delle persone.

Per il triennio 2026-2028 il fabbisogno formativo standard è pari a 150 crediti ECM, salvo riduzioni, esoneri ed esenzioni applicabili alla posizione individuale.

È importante sottolineare che l’iscrizione a una scuola di psicoterapia non determina automaticamente la cancellazione dell’obbligo ECM. Lo psicologo rimane un professionista sanitario soggetto alla formazione continua, ma può beneficiare della riduzione prevista per la frequenza della specializzazione.

Questa distinzione è particolarmente importante per chi, durante la scuola, svolge attività clinica privata, lavora presso strutture sanitarie, collabora con servizi pubblici o continua a esercitare la professione in altre forme.

La frequenza della scuola e l’attività professionale non sono infatti condizioni incompatibili con il sistema ECM: la normativa prevede una specifica forma di esonero proprio per valorizzare l’impegno formativo specialistico.

2. La scuola di specializzazione in psicoterapia dà diritto all’esonero ECM?

Sì. La frequenza della scuola di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere l’esonero ECM.

Il riferimento normativo è contenuto nel paragrafo 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, che disciplina gli esoneri per motivi di studio.

Tra le tipologie di formazione che consentono di ottenere l’esonero è espressamente indicato il corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi, previsto dal Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, relativo al riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Questo riferimento è importante perché consente di distinguere le scuole di specializzazione riconosciute ai fini dell’abilitazione all’esercizio della psicoterapia da altri percorsi formativi che, pur essendo professionalmente interessanti, non rientrano automaticamente nelle fattispecie previste per l’esonero.

La disciplina è richiamata anche nelle FAQ ufficiali e nelle indicazioni degli Ordini territoriali degli psicologi.

In particolare, l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna chiarisce che la frequenza della scuola di specializzazione in psicoterapia consente di ottenere una riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale per ciascun anno di frequenza, previa richiesta attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

Quali scuole consentono di ottenere l’esonero?

L’esonero riguarda i corsi di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi riconosciuti secondo la normativa di riferimento.

Non è sufficiente, quindi, che un percorso formativo venga genericamente definito scuola di psicoterapia, corso di alta formazione o formazione specialistica. Occorre verificare che l’istituto e il corso rientrino nella fattispecie normativa prevista.

Il riferimento è il Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, che disciplina il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

La verifica può essere effettuata consultando gli elenchi e i provvedimenti pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.



3. Quanti crediti ECM vengono riconosciuti durante la specializzazione?

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione riguarda la quantità di crediti ECM riconosciuti durante gli anni di specializzazione.

È necessario chiarire un punto fondamentale: la scuola di specializzazione non attribuisce crediti ECM, ma permette di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo.

Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario stabilisce che l’esonero comporta una riduzione pari a un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza riconosciuto.

Considerando un obbligo standard di 150 crediti nel triennio, la riduzione corrisponde, in termini quantitativi, a 50 crediti per ogni anno di frequenza riconosciuto, nei limiti dell’obbligo individuale residuo.

Un esempio pratico

Immaginiamo uno psicologo che frequenti una scuola di specializzazione in psicoterapia durante il triennio ECM 2026-2028.

Se il professionista ottiene il riconoscimento dell’esonero per un anno di frequenza, la sua posizione formativa individuale viene ridotta di un terzo dell’obbligo triennale.

Anni di frequenza riconosciuti nel triennioRiduzione teorica
1 anno50 crediti
2 anni100 crediti
3 anni150 crediti

Gli importi sono riferiti all’obbligo standard di 150 crediti e presuppongono che tutti gli anni indicati siano effettivamente riconoscibili e non vi siano altre condizioni che modifichino il fabbisogno individuale.

Attenzione: non si tratta di crediti da sommare a quelli acquisiti attraverso i corsi ECM. La riduzione modifica il numero di crediti che lo psicologo deve conseguire per soddisfare il proprio obbligo formativo.

L’esonero non può inoltre superare l’obbligo formativo individuale effettivamente previsto per il periodo considerato.

Esonero e crediti ECM: la differenza

Esonero ECMCrediti ECM
Riduce il fabbisogno formativo individualeContribuiscono ad assolvere il fabbisogno formativo
Deriva da una condizione prevista dalla normativaDerivano dalla partecipazione ad attività formative accreditate o riconosciute
Deve essere richiestoSono normalmente registrati dal provider
Non rappresenta un’attività formativa accreditataDocumentano la formazione acquisita

La distinzione è particolarmente importante per gli specializzandi, che potrebbero erroneamente ritenere che le ore di lezione, supervisione o tirocinio svolte presso la scuola vengano automaticamente convertite in crediti ECM.

Non è così: la scuola costituisce il presupposto per richiedere l’esonero, non un provider ECM che attribuisce crediti per la frequenza ordinaria del percorso.

4. Come richiedere l’esonero ECM per la scuola di psicoterapia

L’esonero non viene attribuito automaticamente dal sistema ECM sulla base della semplice iscrizione a una scuola di specializzazione.

È il professionista che deve presentare una specifica richiesta attraverso il portale Co.Ge.A.P.S., indicando il periodo di frequenza e la tipologia di percorso formativo.

La procedura è relativamente semplice, ma richiede attenzione nella compilazione dei dati e nella documentazione del periodo di specializzazione.

Procedura passo dopo passo

1. Accedere al portale Co.Ge.A.P.S.

Lo psicologo deve collegarsi al portale ufficiale:

L’accesso avviene attraverso SPID o CIE.

2. Entrare nella sezione dedicata agli esoneri

Una volta effettuato l’accesso, occorre individuare la sezione relativa alla gestione della propria posizione formativa e selezionare la voce dedicata a esoneri ed esenzioni.

3. Selezionare la tipologia corretta

Tra le fattispecie disponibili occorre individuare quella relativa al:

Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

È importante selezionare la causale corretta, evitando di utilizzare altre categorie di esonero previste per master universitari, dottorati o differenti percorsi formativi.

4. Indicare il periodo di frequenza

Il professionista deve specificare l’anno solare per il quale richiede il riconoscimento dell’esonero.

La richiesta deve essere coerente con il periodo di effettiva frequenza della scuola e con la durata legale del percorso.

5. Allegare o predisporre la documentazione

È opportuno conservare un’attestazione rilasciata dalla scuola che documenti:

  • l’iscrizione al corso di specializzazione;
  • la denominazione dell’istituto;
  • il riconoscimento ministeriale della scuola;
  • l’anno di corso frequentato;
  • il periodo di effettiva frequenza.

Le indicazioni degli Ordini possono prevedere l’utilizzo di un’autocertificazione relativa al percorso svolto. È quindi opportuno verificare le modalità operative richieste dal proprio Ordine e dal portale.

6. Inviare la richiesta e verificare l’esito

Dopo aver completato la procedura, è necessario controllare che la richiesta sia stata acquisita e che la riduzione risulti correttamente registrata nella propria posizione formativa.

Non è sufficiente aver compilato la domanda: occorre verificare che il beneficio sia stato effettivamente riconosciuto.

Quando presentare la richiesta?

Le indicazioni del CNOP specificano che le richieste di esonero per motivi di studio devono essere inoltrate telematicamente attraverso Co.Ge.A.P.S. alla fine dell’anno solare di riferimento.

In pratica, lo specializzando deve prestare attenzione a non anticipare la richiesta rispetto al periodo effettivamente frequentato.

Ad esempio, se uno psicologo inizia la scuola nel settembre 2026, dovrà verificare il riconoscimento dell’esonero per il periodo effettivamente maturato e seguire le indicazioni della piattaforma per la presentazione della domanda, generalmente nell’anno solare successivo.

Per le modalità aggiornate è possibile consultare le FAQ dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, che forniscono indicazioni operative sulla richiesta di esonero per gli specializzandi.

5. Esonero ECM e durata della scuola: come gestire i diversi anni di specializzazione

Le scuole di specializzazione in psicoterapia hanno generalmente una durata quadriennale.

Questo significa che uno psicologo può trovarsi a dover gestire il riconoscimento dell’esonero per più annualità e per diversi trienni ECM.

Un aspetto importante riguarda la corrispondenza tra il periodo di frequenza e il periodo per il quale viene richiesto il beneficio.

L’esonero non può essere richiesto indistintamente per l’intera durata teorica della scuola, senza considerare gli anni effettivamente frequentati.

La normativa stabilisce infatti che la durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

Esempio: scuola di specializzazione dal 2024 al 2028

Consideriamo uno psicologo che inizi una scuola quadriennale nel settembre 2024 e la concluda nel settembre 2028.

La situazione formativa potrebbe essere così rappresentata:

AnnoSituazione
2024Inizio della scuola a settembre
2025Frequenza del secondo anno
2026Frequenza del terzo anno
2027Frequenza del quarto anno
2028Conclusione della scuola a settembre

La richiesta di esonero deve essere riferita agli anni e ai periodi effettivamente riconoscibili secondo le regole ECM.

In particolare, quando il percorso inizia o termina durante l’anno, è necessario prestare attenzione alla durata effettiva della frequenza e alle indicazioni operative adottate per il riconoscimento dell’annualità.

Non bisogna quindi considerare automaticamente ogni anno solare come un anno interamente esonerabile.

Cosa succede quando la scuola termina?

Al termine della specializzazione viene meno il presupposto per richiedere ulteriori esoneri collegati a quel percorso.

Lo psicologo torna quindi a gestire il proprio obbligo ECM sulla base della posizione formativa individuale risultante dal Co.Ge.A.P.S.

Gli esoneri già riconosciuti rimangono naturalmente riferiti ai periodi per i quali sono stati concessi.

È consigliabile effettuare una verifica della propria posizione al termine della scuola, per controllare che tutte le annualità siano state correttamente registrate e che il fabbisogno ECM residuo sia aggiornato.

6. Lo psicologo specializzando deve comunque frequentare corsi ECM?

Questa è una delle domande più frequenti tra gli iscritti alle scuole di psicoterapia.

La risposta dipende dalla situazione individuale e dall’entità dell’esonero riconosciuto.

Lo psicologo specializzando non è automaticamente esentato da qualsiasi obbligo formativo per tutta la durata della scuola.

L’esonero determina una riduzione del fabbisogno ECM, ma non cancella necessariamente l’intero obbligo del triennio.

Per esempio, uno psicologo che ottenga un esonero per un solo anno di frequenza durante il triennio 2026-2028 avrà una riduzione teorica di 50 crediti rispetto all’obbligo standard di 150.

Rimarrà pertanto un fabbisogno residuo di 100 crediti, salvo ulteriori riduzioni o benefici applicabili alla sua posizione individuale.

Se invece l’esonero viene riconosciuto per tutti e tre gli anni del triennio, la riduzione teorica raggiunge l’intero obbligo standard.

Conviene comunque acquisire crediti ECM durante la specializzazione?

Anche quando il professionista beneficia di una riduzione dell’obbligo, può essere utile partecipare ad attività formative accreditate.

La formazione ECM può infatti rappresentare un’opportunità per approfondire argomenti non sufficientemente sviluppati nel percorso di specializzazione.

Per uno psicologo che si sta formando come psicoterapeuta possono risultare particolarmente interessanti corsi riguardanti:

  • diagnosi psicologica e psicopatologia;
  • disturbi dell’umore e disturbi d’ansia;
  • trattamento dei disturbi correlati a sostanze e dipendenze comportamentali;
  • psicoterapia individuale, familiare e di coppia;
  • interventi psicologici in ambito sanitario;
  • neuroscienze e processi cognitivi;
  • tecniche di intervento basate sulle evidenze scientifiche;
  • valutazione degli esiti dei trattamenti psicologici.

La scelta delle attività formative dovrebbe essere coerente con il proprio orientamento clinico e con le competenze che si intendono sviluppare.

Per individuare opportunità formative gratuite è possibile consultare anche gli approfondimenti di creditiecmgratis.it, dedicati ai corsi ECM gratuiti per psicologi e altri professionisti sanitari.

7. La scuola di psicoterapia attribuisce crediti ECM attraverso lezioni, tirocinio e supervisione?

Un altro dubbio riguarda la possibilità di convertire in crediti ECM le diverse attività svolte durante la specializzazione.

È importante distinguere le attività che costituiscono parte integrante del percorso di specializzazione da quelle che possono essere autonomamente riconosciute nell’ambito della formazione continua.

Lezioni teoriche

Le lezioni teoriche costituiscono una componente fondamentale della formazione specialistica, ma non producono automaticamente crediti ECM.

La loro funzione è quella di contribuire all’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio della psicoterapia.

Il riconoscimento dell’esonero è il beneficio previsto per la frequenza della scuola.

Tirocinio clinico

Anche il tirocinio svolto nell’ambito della scuola di specializzazione non determina automaticamente l’attribuzione di crediti ECM.

Si tratta di un’attività formativa prevista dal percorso specialistico, con finalità e modalità di valutazione proprie.

Non deve essere confuso con il tutoraggio individuale riconoscibile secondo le specifiche disposizioni ECM.

Supervisione clinica

La supervisione rappresenta un elemento qualificante della formazione dello psicoterapeuta.

Permette di sviluppare capacità di osservazione clinica, formulazione del caso, valutazione delle dinamiche relazionali e gestione della relazione terapeutica.

Tuttavia, la supervisione prevista dal programma ordinario della scuola non equivale automaticamente a un’attività ECM accreditata.

Studio individuale e preparazione delle lezioni

Il Manuale ECM contempla anche specifiche possibilità di riconoscimento per attività di autoformazione.

In particolare, l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione può rientrare nell’autoformazione nei limiti previsti dalla disciplina ECM.

Questo riconoscimento riguarda però una specifica attività di studio finalizzata alla docenza e non coincide con lo studio ordinario svolto dallo specializzando per preparare gli esami o seguire le lezioni.

Non è quindi corretto considerare automaticamente tutte le ore di studio individuale della scuola come crediti ECM.

8. Esonero ECM e attività professionale: cosa succede se lo specializzando lavora?

Molti psicologi frequentano la scuola di specializzazione continuando contemporaneamente a esercitare la professione.

È una situazione molto comune, soprattutto tra i professionisti che lavorano come liberi professionisti, collaborano con strutture sanitarie o svolgono attività presso servizi pubblici e privati.

La possibilità di beneficiare dell’esonero ECM non viene meno per il semplice fatto che lo psicologo continui a lavorare durante la specializzazione.

L’esonero è infatti collegato alla frequenza del percorso formativo riconosciuto e non presuppone necessariamente la sospensione dell’attività professionale.

Questo aspetto distingue l’esonero per motivi di studio da alcune ipotesi di esenzione, che sono invece legate a particolari condizioni lavorative o personali.

Lo specializzando che lavora come libero professionista

Lo psicologo che svolge attività privata durante la scuola di psicoterapia può richiedere l’esonero previsto per la frequenza della specializzazione, rispettando le condizioni e le procedure stabilite dal sistema ECM.

La prosecuzione dell’attività clinica non impedisce quindi, di per sé, il riconoscimento del beneficio.

Resta comunque importante mantenere aggiornate le proprie competenze, soprattutto quando si interviene in ambiti clinici complessi o si utilizzano metodologie terapeutiche che richiedono una formazione specifica.

Lo specializzando dipendente di una struttura sanitaria

Anche lo psicologo dipendente di una struttura sanitaria può beneficiare dell’esonero, se ricorrono le condizioni previste.

In questo caso è opportuno verificare anche le eventuali disposizioni interne dell’ente di appartenenza relative alla formazione obbligatoria e all’aggiornamento professionale.

L’esonero ECM riconosciuto dal sistema nazionale non deve essere confuso con le specifiche iniziative formative eventualmente richieste dal datore di lavoro.

9. Errori da evitare nella richiesta di esonero ECM

La gestione degli esoneri attraverso Co.Ge.A.P.S. richiede attenzione, soprattutto quando il percorso di specializzazione si sviluppa su più trienni.

Alcuni errori possono determinare una registrazione incompleta della posizione formativa o la mancata applicazione della riduzione spettante.

Tra gli aspetti da controllare troviamo:

1. Confondere esonero e crediti ECM.

La frequenza della scuola non produce crediti ECM, ma consente di richiedere una riduzione dell’obbligo formativo.

2. Non presentare la richiesta.

Il beneficio non viene necessariamente attribuito in automatico. È il professionista che deve attivarsi attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

3. Richiedere l’esonero per periodi non frequentati.

La riduzione deve corrispondere al periodo effettivo di frequenza e non può superare la durata legale del corso.

4. Utilizzare una causale non corretta.

È importante selezionare la specifica tipologia relativa alla specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi.

5. Non verificare la registrazione dell’esonero.

Dopo l’invio della richiesta è opportuno controllare che il sistema abbia aggiornato correttamente il fabbisogno individuale.

6. Dimenticare gli anni precedenti.

Chi frequenta una scuola quadriennale deve verificare la corretta registrazione delle annualità, soprattutto quando il percorso attraversa più trienni ECM.

7. Considerare automaticamente esonerabile l’intero anno di inizio o conclusione della scuola.

La durata effettiva della frequenza e le condizioni previste per il riconoscimento devono essere rispettate. È opportuno verificare le indicazioni del proprio Ordine prima di procedere.

10. Dove trovare informazioni ufficiali sull’esonero ECM per specializzandi

Per verificare la normativa e le procedure aggiornate è preferibile fare riferimento alle fonti istituzionali.

Ecco i principali riferimenti utili per gli psicologi che frequentano una scuola di specializzazione in psicoterapia.

  • : informazioni sull’obbligo formativo, sugli esoneri e sulle modalità di acquisizione dei crediti.
  • : chiarimenti sulle tipologie di esonero e sulla frequenza delle scuole di specializzazione.
  • : chiarimenti sulla disciplina nazionale degli esoneri e delle esenzioni.
  • : documento di riferimento per conoscere le disposizioni applicabili ai professionisti sanitari.
  • : piattaforma per consultare la propria posizione formativa e inserire le richieste di esonero.

È consigliabile consultare periodicamente anche il sito del proprio Ordine regionale, poiché possono essere disponibili istruzioni operative e chiarimenti specifici sulla compilazione delle richieste.

Conclusioni

La frequenza di una scuola di specializzazione in psicoterapia rappresenta una delle principali opportunità di formazione avanzata per uno psicologo che intende acquisire competenze specifiche nell’ambito dell’intervento psicoterapeutico.

Il sistema ECM riconosce l’importanza di questo percorso prevedendo una specifica forma di esonero dall’obbligo formativo.

Per gli specializzandi è quindi fondamentale conoscere la differenza tra acquisizione di crediti e riduzione dell’obbligo, verificare la propria posizione formativa e presentare correttamente le richieste attraverso Co.Ge.A.P.S.

Una gestione attenta degli esoneri permette di evitare duplicazioni degli obblighi formativi e di programmare in modo più razionale il proprio aggiornamento professionale.

La formazione specialistica e la formazione continua non devono essere considerate percorsi alternativi: rappresentano due dimensioni complementari dello sviluppo professionale dello psicologo e contribuiscono entrambe alla qualità e alla sicurezza degli interventi rivolti alle persone.

Riferimenti normativi e documentali

  1. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 16-quater, formazione continua.
  2. Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, regolamento sul riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
  3. Commissione Nazionale per la Formazione Continua, Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 4.1 – Esoneri.
  4. CNOP, FAQ sulla formazione continua e sugli esoneri ECM.
  5. AGENAS, FAQ per i professionisti sanitari.





Domande frequenti (FAQ): ECM per psicologi specializzandi in psicoterapia

Gli psicologi che frequentano una scuola di psicoterapia sono esonerati dall’ECM?

Sì. La frequenza di un corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi, riconosciuto secondo il Decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, costituisce una condizione per richiedere l’esonero ECM. Il riconoscimento deve essere richiesto dal professionista attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.

Quanti crediti ECM vengono riconosciuti per ogni anno di specializzazione?

L’esonero comporta una riduzione pari a un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza riconosciuto. Con un obbligo standard di 150 crediti, la riduzione teorica corrisponde a 50 crediti per anno.

La scuola di specializzazione attribuisce crediti ECM?

No. La frequenza della scuola non attribuisce direttamente crediti ECM. Consente invece di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo attraverso il riconoscimento dell’esonero.

L’esonero ECM viene riconosciuto automaticamente?

No. L’esonero deve essere richiesto dal professionista attraverso il portale Co.Ge.A.P.S., indicando la tipologia di specializzazione e il periodo di frequenza.

Quando bisogna richiedere l’esonero ECM?

Le indicazioni del CNOP prevedono che le richieste relative alla frequenza dei corsi di studio siano inoltrate alla fine dell’anno solare di riferimento. In genere, il riconoscimento viene richiesto nell’anno successivo a quello frequentato, seguendo le modalità indicate dal portale.

Posso richiedere l’esonero se lavoro come psicologo durante la specializzazione?

Sì. La prosecuzione dell’attività professionale, sia come libero professionista sia come dipendente, non esclude di per sé il diritto all’esonero per la frequenza della scuola di psicoterapia.

Se frequento una scuola quadriennale posso ottenere l’esonero per tutti e quattro gli anni?

Sì, è possibile richiedere il riconoscimento per le annualità effettivamente frequentate, nei limiti della durata legale del corso e dell’obbligo formativo individuale. Ogni periodo deve essere correttamente documentato e registrato.

Il tirocinio della scuola di psicoterapia dà diritto a crediti ECM?

No, il tirocinio previsto dal programma ordinario della scuola non attribuisce automaticamente crediti ECM. Rientra nel percorso formativo specialistico e non deve essere confuso con le attività di tutoraggio riconoscibili secondo la disciplina ECM.

Posso frequentare corsi ECM anche se sono esonerato?

Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo, ma non impedisce al professionista di partecipare a corsi ECM. La formazione aggiuntiva può essere utile per approfondire specifiche competenze cliniche e professionali.

Come posso verificare se il mio esonero è stato registrato?

È possibile accedere all’area personale del portale Co.Ge.A.P.S. tramite SPID o CIE e consultare la propria posizione formativa, verificando che l’esonero risulti correttamente registrato e che il fabbisogno individuale sia stato aggiornato.


Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è seguici-su-FB.jpg

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLE OPPORTUNITA’ DI CORSI ECM GRATUITI ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DA QUESTO LINK

SEGUICI SU TELEGRAM

Guida alla formazione ECM