crediti ECM all'estero

Formazione sanitaria all’estero e crediti ECM: cosa sapere




La formazione sanitaria all’estero può dare diritto a crediti ECM, ma il riconoscimento non avviene automaticamente per qualsiasi corso, congresso o attività formativa frequentata fuori dall’Italia.

Per i professionisti sanitari è importante distinguere tra gli eventi organizzati da provider ECM italiani e accreditati anche per attività svolte all’estero e la cosiddetta formazione individuale all’estero, cioè attività formative non erogate da provider ECM italiani.

Le modalità di riconoscimento cambiano a seconda dell’organizzatore, della sede dell’attività formativa, dell’eventuale presenza dell’ente nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) e della documentazione disponibile.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) prevede specifiche procedure per il riconoscimento dei crediti acquisiti attraverso attività formative svolte all’estero.

Formazione ECM all’estero: è possibile ottenere crediti?

Sì. La partecipazione a determinate attività formative svolte all’estero può consentire al professionista sanitario di ottenere il riconoscimento di crediti ECM validi nel sistema italiano.

Non tutti gli eventi internazionali, tuttavia, seguono la stessa procedura.

La prima distinzione da fare riguarda la modalità con cui l’evento viene organizzato.

Se un’attività formativa svolta all’estero è accreditata nel sistema ECM italiano da un provider riconosciuto, il professionista può ottenere i crediti previsti dall’evento secondo le regole ECM applicabili.

Diverso è il caso della formazione frequentata autonomamente presso un ente estero che non opera come provider ECM italiano. In questo caso si entra nell’ambito della formazione individuale all’estero, per la quale sono previste specifiche modalità di riconoscimento.

Questa distinzione è fondamentale perché permette di evitare uno degli errori più frequenti: pensare che qualsiasi attestato di partecipazione a un corso internazionale produca automaticamente crediti ECM italiani.

Per approfondire il funzionamento generale del sistema è possibile consultare anche la guida sui corsi ECM gratuiti.

Per le informazioni istituzionali aggiornate è inoltre possibile consultare la sezione Educazione Continua in Medicina di AGENAS.

Evento all’estero organizzato da un provider ECM

Un evento può essere organizzato in una sede estera da un provider accreditato nel sistema ECM italiano.

In questo caso l’attività può essere accreditata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua secondo le procedure previste per gli eventi che si svolgono all’estero.

Secondo le FAQ ufficiali della CNFC, quando un evento svolto all’estero è accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, al professionista sanitario vengono riconosciuti il 100% dei crediti previsti dall’evento.

Questo caso è quindi diverso dalla formazione individuale presso un ente estero non accreditato come provider italiano.

Prima di iscriversi a un congresso o a un corso internazionale è quindi utile verificare:

  • chi è il provider;
  • se l’evento è accreditato ECM;
  • quanti crediti ECM sono previsti;
  • quali professioni sanitarie sono destinatarie dell’evento;
  • quali sono le modalità di registrazione e verifica della partecipazione.

Che cos’è la formazione individuale all’estero?

La formazione individuale all’estero comprende attività formative non erogate da provider accreditati nel sistema ECM italiano.

Rientrano in questo ambito specifiche attività di formazione professionale continua svolte presso enti esteri, secondo le condizioni previste dalla normativa ECM.

La CNFC considera la formazione individuale all’estero una modalità di formazione finalizzata anche a favorire il confronto con esperienze e sistemi sanitari stranieri.

Il riconoscimento dei crediti dipende però dalle caratteristiche dell’ente che ha erogato la formazione e dalla documentazione prodotta dal professionista.

In particolare, è importante verificare se l’ente estero è inserito nella LEEF – Lista degli Enti Esteri di Formazione.

La CNFC mette a disposizione una pagina istituzionale dedicata alle informazioni sulla LEEF.

La Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)

La LEEF è la Lista degli Enti Esteri di Formazione valutati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L’inserimento dell’ente nella lista è importante perché consente, quando sono rispettati i requisiti previsti, di applicare le specifiche modalità di riconoscimento dei crediti previste per gli enti presenti nella LEEF.

Secondo le informazioni pubblicate dalla CNFC, un ente può essere inserito nella LEEF se, tra gli altri requisiti:

  • ha la sede principale in uno dei Paesi individuati dalla CNFC;
  • possiede un comprovato rilievo internazionale;
  • ha come finalità istituzionale la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie;
  • non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario;
  • non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider ECM.

La pagina ufficiale LEEF – Informazioni contiene i requisiti e le indicazioni istituzionali relative alla lista.

La presenza dell’ente nella LEEF deve quindi essere verificata prima di fare affidamento sul numero di crediti indicato dall’organizzatore straniero.

Crediti ECM presso enti inseriti nella LEEF

Per le attività formative individuali svolte all’estero presso enti inseriti nella LEEF, le regole pubblicate dalla CNFC prevedono il riconoscimento del 100% dei crediti formativi, se indicati nella documentazione, fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa.

Se l’attestazione non indica il numero dei crediti ma riporta un numero effettivo di ore di formazione, la CNFC indica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione, nel rispetto del limite previsto.

Se invece la documentazione non riporta né il numero dei crediti né la durata in ore dell’attività formativa, non risultano disponibili gli elementi necessari per attribuire i crediti.

Un ulteriore elemento importante riguarda la data dell’attività: la CNFC precisa che i crediti possono essere riconosciuti per eventi svolti successivamente alla data di inserimento dell’ente nella LEEF.

Per approfondire le procedure è possibile consultare la pagina ufficiale Istanze di riconoscimento della formazione individuale presso enti inseriti nella LEEF.

Formazione presso enti non inseriti nella LEEF

È possibile che un professionista partecipi a un’attività formativa all’estero organizzata da un ente che non compare nella LEEF.

Anche in questo caso può essere possibile ottenere un riconoscimento ECM, ma si applicano criteri differenti.

Per la formazione individuale residenziale svolta presso enti non inseriti nella LEEF, l’attività deve rientrare nelle condizioni previste dalla CNFC, compresa la sede dell’ente in uno dei Paesi individuati dalla relativa disciplina.

Per queste attività la CNFC prevede una riduzione del 50% dei crediti, con un massimo di 25 crediti ECM per singolo evento.

Ad esempio:

  • un evento che attribuisce 30 crediti può portare al riconoscimento di 15 crediti ECM;
  • un evento che attribuisce 50 crediti può portare al riconoscimento di 25 crediti ECM.

Se l’attestato non indica i crediti ma indica le ore di formazione, viene applicato il criterio previsto dalla CNFC per il calcolo dei crediti sulla base della durata, con successiva riduzione del 50% e rispetto del limite massimo previsto.

Le condizioni sono riportate nelle FAQ ufficiali sui professionisti sanitari della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Quanti crediti ECM possono essere riconosciuti?

Il numero di crediti riconoscibili dipende quindi dalla tipologia di attività e dall’ente che ha erogato la formazione.

Tipo di formazioneRiconoscimento
Evento all’estero accreditato dalla CNFC ed erogato da provider ECM100% dei crediti previsti dall’evento
Formazione individuale presso ente inserito nella LEEF100% dei crediti, fino a 50 crediti per attività
Formazione individuale presso ente non inserito nella LEEF50% dei crediti, fino a 25 crediti per evento

La tabella rappresenta una sintesi delle regole pubblicate dalla CNFC. Per le condizioni applicabili alla propria situazione è sempre opportuno consultare la documentazione ufficiale AGENAS/CNFC.

Quali documenti conservare

Chi frequenta un’attività formativa all’estero dovrebbe conservare con attenzione tutta la documentazione rilasciata dall’organizzatore.

È opportuno conservare:

  • attestato di partecipazione;
  • programma dettagliato dell’evento;
  • indicazione della sede e della data;
  • durata dell’attività formativa;
  • numero di crediti eventualmente attribuiti;
  • eventuale documentazione relativa alla verifica dell’apprendimento;
  • informazioni sull’ente che ha organizzato l’attività;
  • eventuale documentazione relativa all’inserimento dell’ente nella LEEF.

La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la verifica dell’attività formativa.

Questo aspetto è particolarmente importante quando l’attestato straniero non utilizza la stessa terminologia o gli stessi standard documentali normalmente adottati dai provider ECM italiani.

Come richiedere il riconoscimento dei crediti

Le modalità di riconoscimento dipendono dal tipo di formazione effettuata.

Per la formazione individuale presso enti inseriti nella LEEF, la CNFC indica che, quando la documentazione contiene già l’indicazione dei crediti formativi, il professionista può inserire la richiesta di riconoscimento nel portale Co.Ge.A.P.S..

Quando invece la documentazione non indica i crediti formativi, è prevista un’istanza di riconoscimento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua secondo le modalità indicate da AGENAS.

La procedura è descritta nella pagina ufficiale Istanze di riconoscimento formazione individuale enti inseriti nella LEEF.

È quindi importante non confondere il possesso dell’attestato con il riconoscimento automatico dei crediti.

Il professionista dovrebbe prima verificare quale procedura si applica alla propria situazione e soltanto successivamente procedere con la richiesta.

Per approfondire la gestione della propria posizione formativa puoi consultare anche la guida di creditiecmgratis.it dedicata al Co.Ge.A.P.S..

La formazione FAD dall’estero

La formazione a distanza merita un’attenzione particolare.

Non tutte le attività FAD organizzate da soggetti esteri possono essere considerate automaticamente formazione individuale all’estero valida ai fini ECM.

La CNFC specifica che le attività di formazione a distanza individuale erogate da enti inseriti nella LEEF possono essere riconosciute, purché siano rispettati i criteri e le garanzie previsti dal Manuale e vi sia il necessario riconoscimento da parte della CNFC.

Al contrario, per gli enti esteri non inseriti nella LEEF, le FAQ della CNFC precisano che le attività FAD non possono costituire formazione individuale all’estero ai fini del riconoscimento previsto da questa specifica disciplina.

Prima di acquistare o frequentare un corso online internazionale è quindi particolarmente importante verificare se l’organizzatore e l’attività rientrino nelle condizioni previste dal sistema ECM.

Per chi cerca invece attività FAD già inserite nell’offerta ECM italiana, è possibile consultare la sezione dedicata ai corsi FAD ECM gratuiti.

Per le regole istituzionali sulla FAD estera è possibile consultare le FAQ CNFC sui professionisti sanitari.

Quali Paesi sono ammessi?

La disciplina della formazione individuale all’estero non si applica indistintamente a qualsiasi Paese del mondo.

Le FAQ pubblicate dalla CNFC indicano, sulla base della delibera del 25 ottobre 2018, i Paesi nei quali può essere svolta la formazione individuale riconoscibile secondo la relativa disciplina.

Tra i Paesi indicati figurano, ad esempio:

  • Paesi dell’Unione Europea;
  • Svizzera;
  • Regno Unito;
  • Stati Uniti;
  • Canada;
  • Australia;
  • Giappone;
  • India;
  • Brasile;
  • Israele;
  • Messico;
  • Sudafrica;
  • Singapore;
  • altri Paesi individuati dalla CNFC.

L’elenco completo deve essere verificato sulla fonte istituzionale aggiornata, perché le disposizioni possono essere modificate.

Non è quindi consigliabile utilizzare vecchi elenchi pubblicati su siti non istituzionali senza verificarne l’attualità.

Formazione all’estero e obbligo ECM

La formazione svolta all’estero può contribuire all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM quando i relativi crediti vengono riconosciuti secondo le regole del sistema italiano.

Questo non significa, tuttavia, che qualsiasi attività internazionale sia automaticamente utile ai fini dell’obbligo.

Il professionista deve distinguere tra:

  • partecipazione a un’attività formativa;
  • attribuzione di crediti da parte dell’organizzatore;
  • riconoscimento dei crediti nel sistema ECM italiano;
  • registrazione dei crediti nella propria posizione formativa.

Sono passaggi che possono non coincidere.

Per questo motivo è consigliabile verificare successivamente che i crediti riconosciuti siano correttamente registrati nella propria posizione.

Può essere utile anche consultare la guida interna su Dossier Formativo ECM, soprattutto per chi desidera programmare in modo coerente la propria formazione professionale.

Un esempio pratico

Immaginiamo un professionista sanitario italiano che partecipi a un congresso internazionale negli Stati Uniti.

Il congresso viene organizzato da un ente estero non inserito nella LEEF e l’attestato indica 30 crediti formativi secondo il sistema straniero.

Se l’attività rientra nelle condizioni previste per la formazione individuale all’estero presso enti non inseriti nella LEEF, il riconoscimento ECM italiano non coincide automaticamente con i 30 crediti indicati dall’attestato.

Secondo i criteri pubblicati dalla CNFC, si applica la riduzione del 50%, con un massimo di 25 crediti per singolo evento.

In questo esempio, 30 crediti documentati corrisponderebbero quindi a 15 crediti riconoscibili nel sistema ECM italiano, salvo l’applicazione di eventuali disposizioni specifiche.

Se invece lo stesso professionista partecipasse a un’attività presso un ente inserito nella LEEF, potrebbero applicarsi le regole previste per gli enti presenti nella lista, compreso il riconoscimento del 100% dei crediti fino a 50 per singola attività, nel rispetto delle condizioni previste.

Errori da evitare

Quando si svolge formazione sanitaria all’estero è opportuno evitare alcuni errori frequenti.

Considerare validi automaticamente i crediti indicati dall’ente straniero

Il numero di crediti riportato sull’attestato estero non determina necessariamente lo stesso numero di crediti riconosciuti nel sistema ECM italiano.

Non verificare la presenza dell’ente nella LEEF

La presenza o meno dell’ente nella Lista degli Enti Esteri di Formazione può incidere significativamente sulle modalità di riconoscimento.

Conservare soltanto l’attestato

L’attestato potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie. È quindi consigliabile conservare anche programma, durata, contenuti e altra documentazione dell’evento.

Confondere una certificazione internazionale con un credito ECM italiano

Una certificazione formativa straniera può avere valore professionale nel Paese o nel sistema che l’ha rilasciata, ma ciò non significa automaticamente che produca crediti ECM riconosciuti in Italia.

Considerare valida qualsiasi FAD estera

Le regole sulla formazione a distanza sono specifiche e non tutte le FAD offerte da enti stranieri possono essere riconosciute come formazione individuale all’estero.

FAQ sulla formazione ECM all’estero

La formazione sanitaria all’estero dà crediti ECM?

Sì, alcune attività formative svolte all’estero possono dare diritto al riconoscimento di crediti ECM in Italia. Le modalità dipendono dalla tipologia dell’evento, dall’ente che lo organizza e dalle condizioni previste dalla CNFC.

Un congresso internazionale dà automaticamente crediti ECM?

No. È necessario verificare se il congresso è accreditato nel sistema ECM italiano oppure se può essere riconosciuto attraverso le regole della formazione individuale all’estero.

Quanti crediti vengono riconosciuti per un corso svolto all’estero?

Il numero dipende dalla tipologia di attività. Per gli enti inseriti nella LEEF può essere riconosciuto il 100% dei crediti fino a 50 crediti per singola attività; per gli enti non inseriti nella LEEF, nell’ambito della disciplina applicabile, si applica la riduzione del 50% con un massimo di 25 crediti per evento.

Che cos’è la LEEF?

LEEF significa Lista degli Enti Esteri di Formazione. È la lista degli enti esteri valutati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ai fini del riconoscimento della formazione individuale svolta all’estero.

La pagina ufficiale della CNFC è disponibile alla voce Informazioni LEEF.

Una FAD organizzata da un ente straniero è valida per gli ECM?

Dipende dall’ente e dalle condizioni previste dalla disciplina ECM. Le FAQ della CNFC prevedono specifiche possibilità per gli enti inseriti nella LEEF, mentre la FAD presso enti non inseriti nella LEEF non costituisce formazione individuale all’estero riconoscibile secondo questa disciplina.

Come posso richiedere il riconoscimento dei crediti ECM acquisiti all’estero?

La procedura dipende dal tipo di attività e dall’ente che ha erogato la formazione. Per alcune attività presso enti inseriti nella LEEF, la richiesta può essere effettuata attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.; in altri casi può essere necessaria un’istanza alla CNFC secondo le modalità indicate da AGENAS.

Le modalità aggiornate sono indicate nella pagina ufficiale Riconoscimento formazione individuale presso enti LEEF.

Devo conservare l’attestato del corso estero?

Sì. È consigliabile conservare l’attestato insieme al programma del corso, alle informazioni sulla durata, ai contenuti e alla documentazione relativa all’eventuale verifica dell’apprendimento.

I crediti ECM acquisiti all’estero vengono registrati automaticamente?

Non necessariamente. A seconda della tipologia di attività può essere necessario presentare una richiesta di riconoscimento attraverso le procedure previste.

Per controllare la propria posizione è possibile approfondire il funzionamento del Co.Ge.A.P.S..

Conclusioni

La formazione sanitaria all’estero può rappresentare un’importante opportunità di aggiornamento professionale e, in determinate condizioni, consentire di acquisire crediti ECM riconoscibili in Italia.

Il punto fondamentale è che il riconoscimento non dipende semplicemente dal fatto che il corso sia stato frequentato fuori dall’Italia.

È necessario verificare:

  • la tipologia dell’attività formativa;
  • il soggetto che l’ha organizzata;
  • l’eventuale accreditamento ECM italiano;
  • la presenza dell’ente nella LEEF;
  • il Paese nel quale si è svolta l’attività;
  • i crediti e le ore indicati nella documentazione;
  • le modalità di richiesta del riconoscimento;
  • le regole aggiornate della CNFC.

In particolare, la differenza tra provider ECM italiano, ente estero inserito nella LEEF ed ente estero non inserito nella LEEF può modificare sensibilmente il numero di crediti riconoscibili.

Prima di partecipare a un corso, congresso o attività formativa internazionale è quindi consigliabile verificare sempre le informazioni sulle fonti istituzionali del sistema ECM.

Per approfondire ulteriormente il tema puoi consultare:

Per la formazione ECM disponibile sul sito puoi inoltre consultare le pagine di crediti ECM gratuiti e dei corsi FAD ECM gratuiti.

Le regole ECM possono essere aggiornate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. In caso di dubbi su una specifica attività formativa è quindi opportuno verificare sempre le indicazioni più recenti pubblicate da AGENAS e dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.




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